Statuto (Italiano)

June 21, 2013
By City Space Architecture

City Space Architecture è registrata all'Agenzia delle Entrate dal 13 maggio 2013 come associazione culturale senza scopo di lucro, secondo la legge 383/2000con codice fiscale 91358070372Non abbiamo partita iva.

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TITOLO I - Denominazione e sede

ART. 1

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione non riconosciuta, operante nei settori dell’arte e della cultura che assume la denominazione “City Space Architecture”.

L’associazione ha la sede legale in Bologna, Via Paolo G. Martini n° 26/d (cap 40134) e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

 

TITOLO II  - Scopo e finalità

ART. 2

L’associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa opera senza scopo di lucro e con finalità legate alla promozione multidisciplinare della cultura contemporanea della città e dello spazio pubblico, attraverso l'arte e l'architettura, sia dal punto di vista teorico che attraverso progetti e azioni di tipo operativo e propositivo sul territorio nazionale e in ambito internazionale.

A titolo esemplificativo e non tassativo l’associazione svolgerà e/o promuoverà le seguenti attività:

-  attività di formazione: corsi di perfezionamento e di approfondimento, costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca;

-  attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche e itineranti, inchieste, seminari, lezioni, organizzazione di concorsi e festival, partecipazione a fiere di carattere nazionale e internazionale;

-  iniziative ricreative: teatro e trattenimenti musicali, ricreativi in genere, proiezioni di films e documentari, viaggi tematici in Italia e all’estero;

-  attività editoriale: pubblicazione, anche on line, di una rivista, pubblicazione di atti di convegni, di seminari di studi e ricerche, pubblicazione di monografie.

L'associazione promuove la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, ispirata ai principi della Carta delle Nazioni Unite e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, attraverso progetti e iniziative realizzate in collaborazione con organismi nazionali e internazionali. Si impegna inoltre a promuovere i contenuti della Nuova Agenda Urbana, adottata a Quito (2016), e dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, firmata nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite.

L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita e aderente agli scopi del sodalizio.

 

TITOLO III - Soci

ART. 3

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

 

ART. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.

All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa,  verrà rilasciata la tessera sociale, verrà effettuata l’iscrizione nel libro soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento. L’eventuale rigetto delle domanda dovrà essere motivato e l'aspirante socio potrà ricorrere alla prima assemblea indetta.

 

ART. 5

La qualifica di socio da’ diritto:

-  a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

-  a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;

-  a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

 

ART. 6

I soci sono tenuti:

-  all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

-  al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

ART. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

 

ART. 8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a)  che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

b)  che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

c)  che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

 

ART. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

 

TITOLO IV - Risorse economiche e Fondo Comune

ART. 10

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a)  quote e contributi degli associati;

b)  eredità, donazioni e legati;

c)  contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d)  contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e)  entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f)  proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g)  erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h)  entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite,  sottoscrizioni anche a premi;

i)  altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazio­ne né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

 

ART. 11 - Esercizio Sociale

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

 

TITOLO V - Organi dell’Associazione

ART. 12

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

 

ART. 13

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, ossia in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti da almeno venti giorni nel libro dei soci.

 

ART. 14

L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

a)  elezione del Consiglio direttivo;

b)  approvazione del rendiconto economico-finanziario;

c)   approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;

d)  approvazione di eventuali Regolamenti;

e)  deliberazione in merito al rigetto e all’esclusione dei soci.

 

ART. 15

L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

 

ART. 16

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata ovvero attraverso qualsiasi strumento idoneo che ne attesti la ricezione, inviata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L’assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente o il soggetto verbalizzante. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione,  l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L’ assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

 

ART. 17

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta con comunicazione scritta, che dovrà contenere, oltre all'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare, da spedirsi non meno di otto giorni prima della riunione.

Tale comunicazione può avvenire mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata ovvero attraverso qualsiasi strumento idoneo che ne attesti la ricezione.

La convocazione può essere inviata tre giorni prima della riunione, se sussistono urgenti delibere da prendersi.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente o il soggetto verbalizzante. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a)  curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b)  redigere il rendiconto economico - finanziario;

c)  predisporre gli eventuali regolamenti interni;

d)  stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

e)  deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;

f)  nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

g)  compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

h)  vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

 

ART. 19

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

 

ART. 20 - Attività del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

 

ART. 21

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

 

Art. 22 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

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TITOLO VI - Scioglimento

ART. 23

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua  le obbligazioni in essere.

L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART. 24

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

 

ART. 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.